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Sistema di segnalazione WhistleBlowing

1.    Cos’è il WHISTLEBLOWING?

 

Con il termine whistleblowing si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all’interno della Società, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima.

 

2.    Chi può effettuare una segnalazione?

 

Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso la Società (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc.), possono segnalare un comportamento, un atto o un’omissione che ritengano essere illecito ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023.

Nello specifico possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza, durante l’attività lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con la Società:

       lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima;

       candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

       liberi professionisti e collaboratori della Società;

       ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;

       i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

       gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

 

3.    Cosa può essere segnalato?

 

Il segnalante può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a:

a)       Violazioni delle disposizioni normative nazionali (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli individuati come violazioni del diritto UE);

b)      Violazioni di provvedimenti delle Autorità;

c)       Violazioni dei diritti umani;

d)      Comportamenti che arrechino danno o pregiudizio, anche solo d’immagine, alla Società;

e)      illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

f)        atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;

g)       atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;

h)      atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti e, f, g del presente elenco.

 

Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

 

       violazione dei codici di comportamento;

       irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d’esercizio;

       false dichiarazioni e false certificazioni;

       violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;

       assunzioni non trasparenti;

       comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);

       promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;

       azioni suscettibili di creare un danno all’immagine della Società.

 

 

È assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

       ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;

       risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;

       hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all’origine razziale o etnica del soggetto segnalato;

       risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;

       in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione dell’istituto

del whistleblowing.

 

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l’unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e potrà essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

 

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